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La campagna assicurativa 2025 - Note importanti

Dal 10 marzo 2025 sarà possibile stipulare l'assicurazione a condizione che la polizza collettiva 2025 redatta dal Condifesa sia stata accettata dalla compagnia assicurativa prescelta. Le polizze dovranno essere stipulate entro il 30 aprile. La produzione 2025 può essere assicurata con gli stessi modelli assicurativi dello scorso anno.

In linea di massima, tuttavia, si può affermare che ci saranno sovvenzioni anche per il 2025 intorno a 50% delle spese riconosciute. Nel 2025 i costi assicurativi ammessi continueranno ad essere calcolati sulla base del "Valore Standard" per ettaro fissato con decreto MASAF. I valori standard 2025, trova nell'area download sul sito internet del consorzio.

Il pagamento del premio assicurativo 2025 insieme alla quota associativa al consorzio avverrà a fine ottobre 2025. Si prevede che il consorzio chiederà ai propri soci il 50% del premio assicurativo più spese, andando ad anticipare il restante 50% fino a quando i contributi per le polizze agevolate 2025 non saranno stati erogati agli agricoltori dall'ente pagatore AGEA.

INFORMAZIONI PER LA STIPULA DELL'ASSICURAZIONE:

Gli agricoltori che desiderano assicurarsi contro il gelo devono farlo al più presto (copertura solo a partire dal 12° giorno successivo alla stipula della polizza). La protezione contro il gelo è possibile solo con il modello Tipologia A – ex. MULTI". Oltre al gelo, alla siccità ed alluvione, questo modello assicurativo copre anche grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici. L'assicurazione della produzione in combinazione con il Fondo di Solidarietà del Consorzio - Modello B/M80 - continuerà ad esistere. Per ricevere il pagamento di un danno, è necessario raggiungere la soglia di danno del 20% per prodotto e comune. Fatta eccezione per il modello B/M80, che include la copertura tramite il Fondo di solidarietà del Consorzio dei danni al di sotto della soglia.

Alla partita o sottopartita si applicano le seguenti franchigie:

IN FRUTTICOLTURA:

a) Franchigia "grandine": In caso di danni causati solo o in combinazione da grandine e vento forte:

- Danno %: da 21 a 23 => franchigia 20 punti %;
- Danno %: da 24 a 26 = > franchigia 19 punti %;
- Danno %: da 22 a 29 = > franchigia 18 punti %;
- Danno %: da 30 a 32 = > franchigia 17 punti %;
- Danno %: da 33 a 34 = > franchigia 16 punti %;
- Danno %: da 35 a 100 => franchigia 15 punti %;
- Le mele assicurate con il prodotto assicurativo «Mele sotto rete antigrandine» sono soggette a una franchigia fissa di 15 punti percentuali in caso di danni da grandine e vento forte.

b) Franchigia "altri eventi di danno": si applica una franchigia di 30 punti percentuali per i danni causati da solo o in combinazione da gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici non in combinazione con grandine e vento forte.

c) Combinazione deducibile di "grandine" e "altri eventi di danno": se grandine e vento forte si verificano in combinazione con i cosiddetti "altri eventi di danno" come gelate, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici, e la somma di questi "altri eventi di danno" è maggiore o uguale al 10%, si applica la seguente franchigia:

- Danno %: 31 => franchigia 29 punti %;
- Danno %: da 32 a 39 = > franchigia a scalare da 28 a 21 punti %;
- Danno %: da 40 a 100 = > franchigia 20 punti %;

Se invece la somma degli "altri eventi di danno" è inferiore al 10%, la franchigia "grandine" si applica anche a questi danni più i danni causati da grandine e vento forte.

IN VITICOLTURA – UVA DA VINO:

a) Franchigia "grandine": In caso di danni causati da solo o in combinazione da grandine e vento forte:

- Danno %: da 21 a 22" => franchigia 20 punti %;
- Danno %: da 23 a 24 = > franchigia 19 punti %;
- Danno %: da 25 a 26 = > franchigia 18 punti %;
- Danno %: da 27 a 28 = > franchigia 17 punti %;
- Danno %: da 29 a 30 = > franchigia 16 punti %;
- Danno %: da 31 a 32 = > franchigia 15 punti %;
- Danno %: da 33 a 34 = > franchigia 14 punti %;
- Danno %: da 35 a 36 = > franchigia 13 punti %;
- Danno %: da 37 a 38 = > franchigia 12 punti %;
- Danno %: 39 => franchigia 11 punti %;
- Danno %: da 40 a 100 => franchigia 10 punti %;
- Le uve da vino assicurate con il prodotto assicurativo «Uva sotto rete antigrandine» sono soggette a una franchigia fissa di 10 punti percentuali in caso di danni da grandine e vento forte.

Le franchigie per "altri eventi di danno" o in combinazione si applicano allo stesso modo come per la frutticoltura.

MASSIMO INDENIZZO:

Il limite massimo di indennizzo è calcolato sul valore assicurato di ogni singolo partita. Se la perdita netta (danno accertato, meno la rispettiva franchigia) supera il massimo valore indennizzabile, il danno netto viene ridotto al massimo valore indennizzabile. Se il danno netto è inferiore, verrà pagato il valore risultante dal danno accertato meno la franchigia. A seconda del tipo di assicurazione e del rapporto dei danni, vengono definiti i seguenti massimi valori indennizzabili:

- Per il tipo di assicurazione PLURI ai sensi dell'art. 3 comma 1.c della PGRA 2025, l’indennizzo massimo per partita è pari all'85%.
- Nel caso del tipo di assicurazione MULTI ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1.a della PGRA 2025, il pagamento massimo per partita è pari all’'80%. Se il danno è stato causato in combinazione da grandine e vento forte e dagli eventi gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici, il massimo valore indennizzabile per partita è pari al 70%. Se il danno è stato causato esclusivamente da eventi di gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici, il massimo valore indennizzabile è pari al 60%.
- Per le ciliegie, massimo valore indennizzabile per partita è pari 30%, indipendentemente dal modello assicurativo sottoscritto.